MG Studio Legale Guerrini
Diritto di famiglia · Giurisprudenza

Assegno divorzile e quota del TFR: la Cassazione conferma i criteri già fissati dalle Sezioni Unite

Commento a cura dell'Avv. Michela Guerrini · Cass., Sez. I civ., ord. 17 dicembre 2025, n. 32910/2025 (R.G. 24513/2024)

Il caso in breve. Un ex marito impugna la sentenza che, in sede di divorzio, gli aveva imposto un assegno mensile di € 200 in favore dell'ex moglie e il riconoscimento a quest'ultima del 40% del TFR ex art. 12-bis legge n. 898/1970. Sosteneva che il solo squilibrio reddituale tra i coniugi non fosse sufficiente a giustificare l'assegno, e che comunque la quota del TFR non spettasse quando l'assegno abbia natura meramente assistenziale. La Cassazione ha rigettato il ricorso.

Il principio: lo squilibrio reddituale da solo non basta

L'ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato dopo le Sezioni Unite del 2018 (sent. n. 18287/2018): l'assegno divorzile non spetta per il solo fatto che tra gli ex coniugi esista un divario economico. Serve la compresenza di due elementi:

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato entrambi gli aspetti: l'ex moglie viveva di un assegno di inclusione (€558) e di redditi saltuari come istruttrice di nuoto (€400-550), a fronte della pensione stabile dell'ex marito (€1.914,74 netti) — e le sue condizioni di salute documentate (cervicopatia, sciatalgia, esofagite) erano state considerate nel valutare la concreta possibilità di un impiego più stabile.

Il principio di autoresponsabilità non si applica "a senso unico"

Un passaggio interessante dell'ordinanza riguarda il principio di autoresponsabilità: il dovere di ciascun coniuge di procurarsi da sé i mezzi di sostentamento dopo il divorzio non può essere valutato solo al momento della rottura, ma va letto alla luce di tutta la storia della vita matrimoniale. Diversamente, si rischierebbe di applicarlo "principalmente... a danno della parte più debole" — una precisazione che vale la pena tenere presente in ogni valutazione di un caso di assegno divorzile.

La quota del TFR spetta anche se l'assegno è solo assistenziale

Il punto più rilevante dal punto di vista pratico riguarda l'art. 12-bis della legge sul divorzio, che riconosce al coniuge divorziato, titolare di assegno e non risposato, una quota del 40% del TFR maturato dall'altro coniuge durante il matrimonio. Il ricorrente sosteneva che questa quota dovesse spettare solo quando l'assegno avesse anche una funzione compensativa/perequativa (cioè quando riconosce un contributo dato dal coniuge alla vita familiare), non quando fosse riconosciuto in funzione puramente assistenziale.

La Cassazione ha escluso questa distinzione: la norma fa dipendere il diritto alla quota di TFR unicamente dalla titolarità dell'assegno divorzile, senza distinguere in base alla sua funzione concreta. Introdurre un simile distinguo, chiarisce la Corte, andrebbe oltre i margini interpretativi consentiti dalla lettera della norma.

Perché interessa anche a chi non è parte in causa

Questa pronuncia è utile per chi sta affrontando una separazione o un divorzio con una situazione economica sbilanciata tra i coniugi: chiarisce che il divario di reddito, pur essendo un elemento rilevante, non è di per sé sufficiente a ottenere l'assegno — e che, quando l'assegno viene riconosciuto, la quota del TFR segue automaticamente, senza necessità di dimostrare ulteriori requisiti.

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Il presente commento ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere legale. Per una valutazione del proprio caso specifico si consiglia sempre una consulenza personalizzata.

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